La sanatoria degli avvisi bonari per le partite Iva è (per ora) una mission impossibile. Le lettere dell’agenzia delle Entrate che imprese e professionisti stanno ricevendo in questi giorni per aderire alla definizione agevolata senza sanzioni e importi aggiuntivi prevista dal primo decreto Sostegni della scorsa primavera (Dl 41/2021) rischiano di essere, di fatto, inutilizzabili senza l’autocertificazione degli aiuti di Stato contro il Covid già ottenuti.
La questione sta tutta in un passaggio nell’allegato 1 della lettera (denominato «Proposta di definizione agevolata»): «Dai dati indicati nelle dichiarazioni presentate, risulta che Lei possiede i requisiti per accedere alla definizione. Tuttavia, l’effettiva fruizione del beneficio è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”».
In pratica l’Agenzia sulla base del confronto tra le dichiarazioni Iva individua quali sono i contribuenti che, a seguito dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni, sono in debito verso il Fisco e possono rientrare nella sanatoria perché hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (per gli operatori economici non obbligati al modello Iva l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi). A quel punto la lettera propone un doppio conteggio: l’importo integrale dovuto a seguito del controllo sulle liquidazioni delle dichiarazioni dei redditi e Iva relative agli anni d’imposta 2017 e 2018 oppure l’importo scontato di sanzioni e somme aggiuntive in base alla sanatoria. Il tutto con un doppio modello F24 a seconda che si opti per l’una o per l’altra strada.
Ecco l’ostacolo, per ora insormontabile
Non è difficile ipotizzare che, a maggior ragione in una fase di difficile uscita dalla crisi pandemica, la scelta ricada sulla somma scontata. Qui però arriva l’ostacolo (al momento) insormontabile. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell’importo ridotto entro 30 giorni dal ricevimento della presente proposta (o versando la prima rata in caso di pagamento scaglionato sempre nel termine di 30 giorni). Ma, come anticipato, non basta, perché il contribuente deve attestare di non aver superato il tetto dei massimali degli aiuti Covid previsto in sede comunitaria: 1,8 milioni di euro per la sezione 3.1 del Quadro temporaneo (per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura il limite è 270mila euro e per le imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli è 225mila euro); 10 milioni di euro per la sezione 3.12 relativa ai contributi per i costi fissi.
Manca la possibilità di preparare l’attestazione
Un’attestazione standard, utilizzabile anche per altre tipologie di misure anti-Covid, che però non ha ancora visto la luce. A prevederla era sempre il primo decreto Sostegni, che demandava il “compito” di definirne i contenuti a un decreto del ministero dell’Economia per cui però non era prevista una tempistica di adozione. Un decreto che allo stesso tempo richiedeva un’interlocuzione preventiva per i profili coinvolti con la Commissione Ue e quindi è possibile che nel tragitto tra Roma e Bruxelles qualcosa si sia inceppato o semplicemente si sia accumulato un ritardo.
Ritardo che ora pesa come un macigno sulla sanatoria. Le Entrate, prima nel provvedimento di metà ottobre e ora nelle lettere in arrivo, sottolineano che «l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento». Del resto, anche se non è possibile definire la platea precisa dei soggetti interessati, c’è un dato potenziale che si può ricavare dalla relazione tecnica alla misura: il 54% delle partite Iva hanno registrato un calo del fatturato maggiore del 30% tra il 2020 e il 2019. A conti fatti significa non meno di 2,3 milioni tra autonomi, imprese e professionisti. Proprio su questo dato è stato stimato un costo della sanatoria per l’Erario di 205 milioni di euro.
Corsa contro il tempo anche per la restituzione dell’Irap
Ma la corsa contro il tempo non si limita solo agli avvisi bonari. Il 30 novembre scade il termine per la restituzione dell’Irap senza sanzioni e interessi per chi ha sfruttato l’esonero del saldo 2019 e del primo acconto 2020 nel caso in cui siano stati superati i plafond di aiuti Covid individuati a livello Ue. Anche in questo caso mancano criteri univoci per le modalità di calcolo senza il decreto in questione.
Fonte: https://www.ilsole24ore.com/sez/norme-e-tributi